INPS: ultimi aggiornamenti in merito alla Legge 104 (marzo 2022)

INPS: ultimi aggiornamenti in merito alla Legge 104 (marzo 2022)

Condividiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti INPS  in merito alla Legge 104/92, come noto di riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (GU Serie Generale n.39 del 17-02-1992 – Suppl. Ordinario n. 30). Principali destinatari sono le persone con disabilità, con alcuni riferimenti anche ai familiari e alle persone che se ne prendono cura (care-giver).
Come noto le persone con diabete hanno diritto ai benefici della Legge 104/1992 se lo stato di invalidità è superiore al 41%. Tale diritto viene però concesso – dietro richiesta – solo dopo avere accertato l’effettivo stato di invalidità e a completa discrezione di una Commissione Medica esaminante. La percentuale di invalidità per le persone con diabete è stabilita in base al grado di gravità della malattia e alla presenza di complicanze diabetiche.

Novità INPS: Legge 104 e Invalidità civile

Cambia l’iter per le visite di revisione, con la possibilità di presentare solo gli atti.
L’INPS ha pubblicato un messaggio (n. 926 del 25 febbraio 2022) che contiene alcune novità operative in tema di visita di revisione per le persone con riconoscimento di invalidità civile o di handicap  (legge 104) in possesso di verbali contenenti una data di visita di revisione. Ci sarà la possibilità di presentare anche solo gli atti, così da evitare la visita in presenza per la valutazione della revisione.

SINTESI PER APPROFONDIRE:  https://www.disabili.com/legge-e-fisco/

VAI AL MESSAGGIO COMPLETO INPS N. 926 / 25.2.2022
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx

Permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore dei lavoratori del settore privato

Come si legge nella nuova Circolare INPS “Con la circolare n. 38/2017, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 76/2016, sono state fornite le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte. Con la presente circolare si forniscono nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei suddetti benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile”. Vengono quindi riconosciuti ulteriori gradi di parentela e si estendono i benefici in favore dei lavoratori del settore privato.

CHE COSA CAMBIA
https://quifinanza.it/lavoro/video/permessi-104-estesi-nuove-istruzioni-inps/608958/

VAI AL MESSAGGIO COMPLETO INPS CIRCOLARE N° 36 del 07-03-2022
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2036%20del%2007-03-2022.htm

Permessi ex legge n. 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore dei lavoratori del settore privato. Concessione agli uniti civilmente

Finalmente la nuova Circolare emanata dall’INPS elimina anche un’odiosa discriminazione, equiparando integralmente i coniugi e le parti unite civilmente nell’accesso ai permessi e ai congedi straordinari previsti dalla Legge 104/92 (art. 33, comma 3: tre giorni di permesso mensile) e dal Decreto Legislativo 151/01 (art. 42, comma 5: congedo straordinario di due anni).

Un enorme passo in avanti, se si considera che con la Circolare n. 38 del 2017, a differenza di quanto previsto per le lavoratrici o per i lavoratori eterosessuali coniugati, veniva stabilito che la parte di un’unione civile potesse assentarsi dal lavoro soltanto per assistere il proprio partner, ma non per assistere i parenti con disabilità dell’altra parte dell’unione civile.

Con la Circolare n. 36/2022 emanata il 7 marzo l’INPS ha esteso dunque ai lavoratori e alle lavoratrici omosessuali uniti civilmente l’accesso ai permessi e ai congedi per l’assistenza alle persone affini.

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